Descrizione
Con Regolamento Regionale n. 4 del 05.11.2024, pubblicato nel Bur n. 146 del 08.11.2024, la REGIONE VENETO disciplina le modalità di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) delle strutture ricettive classificate ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
Tale Regolamento prevede in particolare che:
- Si applica alle strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari e in ambienti naturali;
- A ciascuna struttura registrata viene assegnato un CIR (Codice Identificativo Regionale);
- Dopo aver ottenuto il CIR, il titolare della struttura deve accedere alla banca dati nazionale delle strutture ricettive e chiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale);
- Il C.I.N. deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno sede della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa;
- Nel caso di mancata esposizione del C.I.N. il Comune applica le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 (diffida ad adempiere, ecc.) e all’articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023. (sanzione per mancata esposizione del CIN).La Polizia Locale, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sono specificatamente incaricate dell’applicazione delle nuove disposizioni. In particolare la Polizia Locale, oltre al possesso dei titoli abilitativi, vigilerà sulle le seguenti disposizioni:
- possesso del CIN;
- esposizione del CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura;
- indicazione del CIN su ogni annuncio ovunque comunicato e pubblicizzato, comprese le piattaforme digitali e la rete internet.
Maggiori informazioni qui:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/codice-identificativo-nazionale
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024, 10:24